
Investigatore Pivato Definizione Significato. Di cosa si occupa l'investigatore privato?
Indagini private, familiari, sorveglianza giovani, affidamento minori, convivenze, Investigazioni aziendali, concorrenza sleale, infedeltà del dipendente, socio, amministratore, partners ecc.
L'investigatore privato è colui che impiega le proprie capacità di osservazione, competenze nelle indagine tecniche investigative per reperire informazioni utili a favore del proprio cliente sia in ambito civile che penale.
Cosa può fare un Investigatore Privato?
l'Investigatore Privato AUTORIZZATO dispone di licenza di polizia ai sensi dell'art. 134 del TULPS e del D.M. 269/2010; pertanto, l'investigatore privato è un professionista autorizzato a svolgere indagini investigative per conto di clienti privati, di imprese, di studi legali e/o di enti
Quanto costa un investigatore privato? Scopri Prezzi Costi e tariffe!
In linea generale la tariffa oraria applicata ad un'investigazione privata, per operatore ha un costo minimo di € 40 oltre iva e spese-
Mentre in Italia un investigatore privato i prezzi variano solitamente tra 33 € e 140 € l'ora per singolo operatore. Per un'indagine giornaliera complessa i prezzi oscillano mediamente tra 700 € e 1.200 €.
Comunque i prezzi dipendono dalla complessità del caso, dal numero di agenti impiegati e dalla durata dell'incarico. Tel.02344223

Investigatore Pivato Definizione Significato
Di cosa si occupa l'investigatore privato?
Indagini private, familiari, sorveglianza giovani, affidamento minori, convivenze, Investigazioni aziendali, concorrenza sleale, infedeltà del dipendente, socio, amministratore, partners ecc.
L'investigatore privato è colui che impiega le proprie capacità di osservazione, competenze nelle indagine tecniche investigative per reperire informazioni utili a favore del proprio cliente sia in ambito civile che penale.
Cosa può fare un Investigatore Privato?
l'Investigatore Privato AUTORIZZATO dispone di licenza di polizia ai sensi dell'art. 134 del TULPS e del D.M. 269/2010; pertanto, l'investigatore privato è un professionista autorizzato a svolgere indagini investigative per conto di clienti privati, di imprese, di studi legali e/o di enti
Quanto costa un investigatore privato? Scopri Prezzi Costi e tariffe!
In linea generale la tariffa oraria applicata ad un'investigazione privata, per operatore ha un costo minimo di € 40 oltre iva e spese-
Mentre in Italia un investigatore privato i prezzi variano solitamente tra 35 € e 140 € l'ora per singolo operatore. Per un'indagine giornaliera complessa i prezzi oscillano mediamente tra 700 € e 1.200 €.
Comunque i prezzi dipendono dalla complessità del caso, dal numero di agenti impiegati e dalla durata dell'incarico.
Struttura dei costi
Le agenzie investigative applicano generalmente due modalità di tariffazione:
* Tariffa Oraria: Oscilla tra i 40 € e i 150 € per ogni agente in servizio. È la soluzione più comune per servizi brevi, anche se molte agenzie richiedono un minimo di 4 ore consecutive.
Tariffa Giornaliera o Forfait: Spesso proposta per indagini continuative come casi di infedeltà aziendale, coniugale ecc, i costi partono da circa 350 €, per 8 ore di lavoro e possono superare i 800 €-1.200 € in base alla zona e alle tecnologie usate.
Fattori che influenzano i prezzi
Il preventivo finale può variare significativamente a causa di:
-servizi come i pedinamenti complicati richiedono almeno due agenti per essere efficaci e discreti, raddoppiando di fatto la tariffa oraria;
Interventi notturni o durante i giorni festivi possono prevedere una maggiorazione sulla tariffa base di oltre il 40%
Comunque, prima di iniziare, è obbligatorio firmare un mandato investigativo che riporti le tariffe concordate e i termini dell'indagine.
Validità Legale: Assicurati che l'investigatore privato abbia una regolare licenza della Prefettura. Solo così la relazione finale e le prove raccolte foto, video ecc avranno valore legale in sede di giudizio.
DIFFIDATE, DIFFIDATE, DIFFIDATE!!! di color che in rete offrono servizi e a prezzi bassi, sono dei CIARLATANI ABUSIVI TRUFFATORI. Non ACCETTATE INCONTRI AL BAR O ALLA FERMATA DELLA METROPOLUTANA…SONO ABUSIVI E TRUFFATORI.
CHI SIAMO
L'agenzia IDFOX è correntemente diretta dalla Dottoressa Margherita Maiellaro ed operativa dal 1991 a livello GLOBALE.
La direttrice Dott.ssa Margherita Maiellaro, ha maturato un'esperienza pluriennale nel campo investigativo ed ha conseguito una Laurea in Giurisprudenza, con specializzazione in diritto internazionale, presso l'Università Bocconi.
L'agenzia investigativa IDFOX Investigazioni è stata fondata da Max Maiellaro.
Il fondatore, con oltre 35 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell'omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso vari gruppi operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, marchi e brevetti, concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how e tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali e studi Legali su tutto il territorio Italiano ed anche Estero.
Il team dell'agenzia IDFOX è formato da ex appartenenti alle Forze di Polizia, i quali si avvalgono di mezzi e tecniche sempre all'avanguardia e al passo con le nuove tecnologie, vantando conoscenze approfondite e certificate nel campo dell'intelligence. L'agenzia investigativa IDFOX fornisce documentazioni valide per uso legale, tra le quali: perizie e relazioni tecniche; servizi di osservazione documentati con foto e video.
Chiamaci per richiedere una consulenza gratuita oppure un preventivo
(Siamo a 300 MT STAZIONE CENTRALE - 50 MT MM GIALLA USCITA REPUBBLICA/PISANI P.IVA 09741640966)
Agenzia Investigativa IDFOX – Aut. N. Prot. 9277/12B15E – Area Osp. 1 Ter
® Via Luigi Razza, 4 – 20124 – Milano
Telef.02-344223.
La nostra missione è dare voce ai nostri clienti!
L'agenzia IDFOX è apprezzata dai clienti per i risultati ottenuti, si distingue per la sua riservatezza, caratteristica fondamentale per le Indagini investigative professionali.
Tutte le investigazioni private ed aziendali, vengono svolte con la massima serietà e professionalità; con la raccolta di prove documentate (foto e/o video con impressa data e ora, forniamo inoltre ulteriore documentazione).
L'impegno costante dimostrato e il continuo aggiornamento professionale, associato alle tecniche d'indagine applicate, tenuto conto del radicale mutamento dei tecnicismi investigativi, fanno dell'agenzia International Detectives IDFOX una società leader nel settore delle investigazioni private.
Definizione e significato Investigatore Privato?
INVESTIGATORE PRIVATO: LIMITI, LICENZA E VALORE DELLE PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO
Chi è l'investigatore privato e come ottenere la licenza prefettizia
L'investigatore privato è un professionista che svolge attività di raccolta informazioni su incarico di privati, aziende o studi legali. Tuttavia, non può improvvisarsi detective: per operare legalmente è necessaria un'apposita licenza rilasciata dalla Prefettura, come stabilito dall'articolo 134 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e del D.M. 269/2010.
L'attività dell'investigatore privato suscita sempre grande interesse, soprattutto per il suo ruolo nelle cause di separazione e nelle controversie lavorative. Tuttavia, è essenziale comprendere quali siano i limiti legali di questa professione, come si ottiene la licenza prefettizia e se le prove raccolte possano essere utilizzate in giudizio. Analizziamo nel dettaglio le normative di riferimento e la giurisprudenza significativa in materia.
Requisiti per ottenere la licenza
Per ottenere la licenza prefettizia, il richiedente deve:
* Essere cittadino italiano o comunitario;
* Non aver riportato condanne penali per delitti dolosi;
* Avere esperienza pregressa nel settore investigativo, ad esempio come appartenente alle forze dell'ordine o aver completato corsi di formazione riconosciuti;
L'assenza di licenza comporta sanzioni severe: chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato rischia l'arresto fino a due anni e un'ammenda fino a 3.000 euro (art. 140 TULPS).
Cosa può fare un investigatore privato?
Può, tuttavia, compiere le seguenti attività lecite:
* Pedinamento: seguire una persona per raccogliere informazioni, purché in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
* Riprese fotografiche e video: solo in spazi pubblici o in aree visibili a terzi senza violare la privacy (Cass. Pen., sez. V, sent. n. 34147/2020);
* Registrazione di conversazioni: se il detective è presente alla conversazione, può registrarla e usarla come prova (Cass. Pen., sez. II, sent. n. 36747/2003);
* Utilizzo di localizzatori GPS: solo se il veicolo monitorato è di proprietà del cliente che ha commissionato l'indagine (Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 1822/2019);
* Visure e ricerche: accesso a pubblici registri e documenti di libero accesso come visure catastali o camerali certificarti ecc.
Limiti dell'attività investigativa
Qualsiasi prova ottenuta con metodi illeciti sarà dichiarata inutilizzabile in giudizio e potrebbe esporre l'investigatore a responsabilità penali; esempio:
le riprese in luoghi privati senza autorizzazione: anche se visibili dall'esterno (Cass. Pen., sez. V, sent. n. 15071/2019).
Le prove raccolte dagli investigatori privati valgono in giudizio?
Le prove raccolte da un investigatore privato possono essere utilizzate in un processo, ma solo se ottenute nel rispetto della legge. In ambito civile, sono spesso impiegate nelle cause di separazione e nei procedimenti di lavoro.
Giurisprudenza rilevante
Infedeltà coniugale e addebito della separazione: una relazione extraconiugale provata con foto e testimonianze dell'investigatore può giustificare l'addebito della separazione (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 11516/2022);
Controllo del dipendente in malattia: il datore di lavoro può incaricare un investigatore privato per verificare se un dipendente in malattia stia svolgendo attività incompatibili con il proprio stato di salute (Cass. Civ., sez. Lav., sent. n. 11697/2017);
* Diffamazione e reati contro l'onore: le registrazioni ottenute dall'investigatore, se legittime, possono essere usate in procedimenti penali per dimostrare dichiarazioni diffamatorie (Cass. Pen., sez. V, sent. n. 36747/2003).
L'investigatore privato può testimoniare in tribunale?
Sì, l'investigatore può essere chiamato a testimoniare
per confermare quanto documentato. In un processo, la sua deposizione è equiparata a quella di qualsiasi altro testimone, purché non sia coinvolto in violazioni di legge.
Ad esempio, in una causa di separazione, se una foto scattata dal detective è contestata, egli può dichiarare in aula di aver personalmente assistito ai fatti immortalati, fornendo così un elemento probatorio ulteriore.
L'investigatore privato AUTORIZZATO svolge un ruolo importante nella raccolta di prove, ma deve operare nei limiti imposti dalla legge. L'ottenimento della licenza prefettizia è essenziale per esercitare la professione in modo legale e le prove raccolte possono essere valide in giudizio solo se ottenute nel rispetto delle normative vigenti.
Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati. Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo(3). I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini
Italiani,
Qualita' dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale
Ai fini della definizione delle tipologie di attivita', di cui all'articolo 4, comma 2, e dei requisiti minimi di qualita' dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie di attivita' d'indagine, esercitata nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l'esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di Polizia ed alla magistratura inquirente: a) investigazione privata: a.I):
attivita' di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;
a.II): attivita' di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a cio' delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attivita' aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedelta' professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti;
a.III): attivita' d'indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell'esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a cio' delegati volta all'individuazione ed all'accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente;
IV): attivita' di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o societa' di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilita' professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle societa' di assicurazioni; a.V): attivita' d'indagine difensiva, volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice; a.VI): attivita' previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente.
Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai punti da a.I), a.II), a.III) e a.IV) i soggetti autorizzati possono, tra l'altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione TULPS: attivita' di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente. b) informazioni commerciali:
I): attivita', richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle societa' anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonche' delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy.
Per lo svolgimento delle attivita' di cui al punto b.I) i soggetti autorizzati possono, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione, raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente, l'interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalita' di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilita', affidabilita' o capacita' economica dell'interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante l'opera intellettuale/professionale dell'uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed informatiche.
Segreto Professionale
Art. 6 Dovere fondamentale dell'investigatore, soprattutto in riferimento al rispetto della normativa sulla privacy richiamata all'art. 4, è quello di informare il Cliente sulla segretezza delle informazioni acquisite nei confronti del destinatario dell'investigazione, nei casi in cui è esentato dall'informare quest'ultimo di essere in possesso dei suoi dati personali; nonché di rendere edotto il committente quando lo stesso è esonerato dal richiedere il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati acquisiti.
Art. 7 Indipendentemente dalla corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni stabilite dalla Legge n. 675/1996, i rapporti che deve tenere l'investigatore privato con la stampa, televisiva o giornalistica, devono essere improntati al rispetto ed alla tutela della riservatezza delle notizie acquisite per il tramite del proprio ufficio. In particolare, nei casi rari in cui non è tenuto ad osservare il dovere di segretezza e riservatezza, l'investigatore privato deve, comunque, valutare molto attentamente le conseguenze che possono derivare dalla notizie fornite ai mezzi di comunicazione, mediante il rilascio di dichiarazioni equilibrate e, di certo, mai lesive della dignità professionale di un altro collega o dell'intera categoria.
Art. 8 Ogni forma di pubblicità commerciale è libera, l'investigatore privato può intraprendere ogni iniziativa che ritenga più opportuna per pubblicizzare la propria attività; non sono ammesse né forme di pubblicità fuorviante, volte a reclamizzare prestazioni professionali non rientranti nell'ambito del titolo di polizia rilasciato all'investigatore privato, né forme di pubblicità cd. ingannevole, tali da indurre la Clientela a ritenere possibili prestazioni che non possono essere espletate legittimamente dall'intestatario del titolo di polizia. Ogni abuso sarà perseguito in sede civile e penale ed attraverso l'azione disciplinare così come prevista dal presente codice negli articoli che seguono.
Conferimento ed estinzione del mandato
Art. 9 Il titolare dell'autorizzazione di polizia non può delegare ad altri la direzione dell'attività investigativa; nel caso in cui si avvalga dell'opera di collaboratori deve impartire puntuali direttive ed indicazioni operative al fine del corretto svolgimento delle investigazioni e gli operatori non potranno, per nessun motivo, assumere decisioni o intraprendere iniziative senza l'assenso dell'investigatore privato.
Art. 10 L'investigatore privato può usufruire dell'operato di un collega per lo svolgimento di incarichi particolarmente complessi e previa comunicazione al Committente che deve esprimere il proprio consenso, anche in ordine al compenso per la prestazione effettuata dal collega collaboratore.
Art. 11 L'investigatore, prima di accettare un incarico professionale, deve valutare attentamente se sussistano casi di incompatibilità rispetto ad altri servizi precedentemente assunti; in particolare deve verificare la sussistenza o meno di conflitti di interessi tra i vari Committenti e se, del caso, rinunciare ad uno degli incarichi conferitigli.
Art. 12 Data la natura di attività di libero professionista, l'investigatore privato deve mantenere una posizione di imparzialità ed indipendenza anche quando aderisce ad organizzazioni societarie od associative aventi natura politica e/o partitica; non può, pertanto, mai farsi condizionare nello svolgimento della sua attività e tanto meno alterare il risultato della prestazione al fine di favorire l'organismo al quale appartiene.
Art. 13 L'investigatore privato, che è tenuto ad ottenere un esplicito mandato dal Committente che tenga soprattutto conto delle disposizioni previste dalla Legge n. 675/1996, deve rinunciare all'incarico quando lo stesso risulta contrario a leggi o regolamenti ovvero comporti l'espletamento di servizi espressamente vietati dalle leggi vigenti ovvero ancora possa ostacolare il normale svolgimento di indagini di polizia giudiziaria.
Art. 14 L'investigatore privato non può accettare l'incarico di un nuovo Cliente se la riservatezza sulle informazioni fornite da un vecchio Cliente rischia di essere violata o quando la conoscenza da parte dell'investigatore degli affari del vecchio Cliente avvantaggerebbe il nuovo.
Art. 15 Le norme di cui sopra sono ugualmente applicabili nel caso di esercizio della professione in forma societaria suscettibile, comunque, di far nascere uno dei conflitti di interessi descritti negli articoli 12, 13 e 14. Art. 16 L'investigatore privato non può utilizzare, per nessun motivo, le notizie acquisite per il tramite del proprio ufficio, meno che mai al fine di trarre per sé o per altri un beneficio diretto od indiretto; la sua posizione deve essere sempre improntata alla massima correttezza e serietà professionale, soprattutto quando la natura delle informazioni in suo possesso è particolarmente delicata.
Titolo IV – Determinazione del compenso
Art. 17 L'investigatore privato è tenuto a rispettare, nello stipulare i contratti di prestazione professionale, i limiti tariffari previsti dalle tabelle, debitamente affisse alla visione del pubblico nella sede dell'Istituto, approvate dalla Prefettura di competenza, al fine di evitare forme di concorrenza sleale.
Art. 18 L'onorario richiesto dall'investigatore privato deve essere illustrato al Cliente in tutte le sue voci e deve essere equo e pienamente giustificato.
Art. 19 L'investigatore non deve concludere patti con i quali il compenso sia riferibile al risultato ottenuto; in particolare non deve stipulare accordi con il Cliente che obbligano quest'ultimo a riconoscere all'investigatore una parte del risultato, sia esso somma di denaro o qualsiasi altro bene o valore conseguito a conclusione dell'attività investigativa.
Art. 20 Quando l'investigatore privato richiede il versamento di un acconto sulle spese e/o sulle tariffe applicate, questo non deve andare al di là di una ragionevole stima dei prezzi legittimamente praticati, in base al tariffario approvato dalla competente Prefettura, e dei probabili esborsi richiesti dalla natura dell'incarico investigativo.
Art. 21 Non è assolutamente ammesso dividere i compensi derivanti dall'incarico investigativo con persone che non siano anch'esse persone appartenenti alla categoria professionale.
Art. 22 L'art. 21 non si applica per quanto riguarda le somme o corrispettivi di qualsiasi natura versati da un investigatore privato agli eredi di un collega deceduto o a un collega che si sia ritirato nel caso di suo subingresso, quale successore nelle pratiche già seguite da tale collega.
Titolo V – Assicurazione per la responsabilità professionale
Art. 23 Non è obbligatorio ma sicuramente auspicabile che, a garanzia dell'attività esercitata, l'investigatore privato, oltre la cauzione versata alla Prefettura di competenza al momento del rilascio del titolo di polizia, stipuli apposita assicurazione per la propria responsabilità professionale entro i limiti ragionevoli, tenuto conto della natura e della portata dei rischi che si assume nel corso della sua attività..
Titolo VI – Rapporti con la Prefettura e la Questura territorialmente competente
Art. 24 L'investigatore privato deve esplicare le attività per le quali ha ottenuto espressamente l'autorizzazione di polizia, che è tenuto a rinnovare annualmente, seguendo le direttive impartitegli dalla Prefettura competente territorialmente, attenendosi, altresì, alle leggi vigenti in materia.
Art. 25 L'investigatore privato, titolare della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931, è tenuto a dirigere personalmente l'attività, per la quale risponde nei confronti dei terzi e delle Amministrazioni addette al suo controllo, non potendo in alcun modo delegare nessuno a tali compiti.
Art. 26 L'investigatore privato deve, in particolare, annotare sul registro delle operazioni giornaliere, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell'art. 135 T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento di esecuzione, previamente vidimato dalla Autorità di Polizia competente: A) il nome, la data e luogo di nascita delle persone per le quali gli affari o le operazioni sono compiute. B) la data e la specie delle medesime, l'onorario convenuto e l'esito dell'operazione. C) gli estremi del documento di identità o di altro documento avente valore equipollente.
Art. 27 Costituisce un dovere dell'investigatore prestare la sua opera a favore dell'Autorità di P.S. che ne faccia apposita richiesta, aderendo, altresì, a tutte le istanze dalla stessa rivoltegli anche ai fini del controllo sull'attività dall'investigatore privato.
Art. 28 L'investigatore privato deve, prima di assumere personale addetto alla collaborazione nell'esercizio dell'attività professionale, provvedere a comunicare alla Prefettura territorialmente competente i singoli nominativi, la quale ne prenderà atto.
Art. 29 Il Questore è istituzionalmente preposto al controllo operativo sul corretto esercizio dell'attività dell'investigatore privato, il quale è tenuto a prestare la massima collaborazione nel caso di richieste ed ispezioni di controllo.
DAL 1991 CHE SMASCHERIAMO GLI INFEDELI.
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